Trattato di amicizia e commercio tra Italia e Giappone

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Italia - GiapponeNell’aprile del 1865, la pirocorvetta Magenta iniziò un viaggio, intorno a mondo, per promuovere l’immagine internazionale del Regno d’Italia, e per aprire nuovi rapporti commerciali e diplomatici fra l’Italia e i vari paesi in cui la Magenta avrebbe fatto scalo; altri scopi riguardavano misurazioni scientifiche e naturalistiche.
La prima tappa fu Rio de Janeiro in Brasile. Il 2 febbraio del 1866, al comando del capitano di vascello, e plenipotenziario del Regno, Vittorio Arminjon, la Magenta lasciò Rio de Janeiro e si diresse verso sud; doppiato Capo di Buona Speranza, la spedizione si diresse verso l’estremo oriente: Indonesia, Singapore, Malesa, Cocincina francese.
Il 4 luglio 1866, la Magenta, arrivò nel porto giapponese di Yokohama.
Il 25 agosto dello stesso anno, venne firmato il primo trattato di amicizia tra il Regno d’Italia e l’Impero Giapponese. Il trattato, tra le altre cose, permetteva alle merci italiane di arrivare in Giappone, attraverso uno dei tre porti aperti (Nagasaki, Yokohama e Hakodate); iniziarono così ufficialmente i rapporti tra i due Paesi.

L’anno successivo, Tokugawa Akitake, il fratello minore dello shogun, Tokugawa Yoshinobu, fece un viaggio ufficiale in Italia. Oltretutto, quello, fu l’ultimo viaggio ufficiale, all’estero, dello shogunato Tokugawa che era prossimo a cadere sotto il colpo degli imperiali.

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Trattato d’Amicizia e di Commercio
fra il Regno d’Italia e l’Impero del Giappone (25 agosto 1866)

Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Taicoun del Giappone, animati egualmente dal sincero desiderio di stringere rapporti d’amicizia fra i due Stati hanno deliberato di conchiudere un Trattato di reciproca utilità, Ed a tale effetto hanno nominati loro plenipotenziarii:

SUA MAESTA IL RE D’ ITALIA,
Vittorio Arminjon, capitano di fregata di prima classe nella Regia Marina. uffiziale dell’ordine equestre de’ santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell’ordine francese della Legion d’Onore, ecc.

SUA MAESTA IL TAICOUN DEL GIAPPONE,
Shibata Hiuga no Kami, Asaina Kai no Kami e Okigomi Tchouzaiemon.
I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e trovati questi in buona e legale forma, hanno stipulato gli articoli seguenti:

ARTICOLO 1
Sarà pace perpetua ed amicizia costante tra Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Taicoun del Giappone, i loro eredi e successori; come pure fra i rispettivi sudditi, senza eccezione di luogo o di persona.

ART. 2
Sua Maestà il Re d’Italia avrà il diritto, ovunque lo voglia, di nominare un Agente diplomatico, che risiederà nella città di Yeddo, e de’ Consoli o Agenti consolari nelle città e porti del Giappone che saranno aperti al commercio italiano.
L’Agente diplomatico ed il Console Generale d’ Italia al Giappone avranno il diritto di viaggiare liberamente per ogni parte dell’Impero, Sua Maestà il Taicoun del Giappone potrà accreditare un Agente diplomatico presso la Corte di Sua Maestà il Re d’Italia, e nominare de’ Consoli o degli Agenti consolari nelle città e porti d’Italia.
L’Agente diplomatico ed il Console Generale del Giappone avranno il diritto di viaggiare liberamente per ogni parte dell’Italia.

ART. 3
Le città e i porti di Kanagawa, Nagasaki ed Hakodate, saranno aperti al commercio ed ai sudditi italiani dal giorno in cui il presente Trattato avrà vigore. Gli italiani potranno risiedere permanentemente nelle dette città e porti, avranno il diritto di prendervi terreni in affitto, comprarvi delle case, e potranno fabbricarvi abitazioni e magazzini. Ma non vi potrà sorgere alcuna fortificazione o posto fortificato militare sotto il pretesto di magazzino o abitazione; ed alfine di assicurarsi che questa clausola e fedelmente eseguita, le autorità giapponesi competenti avranno il diritto di visitare di tempo in tempo ogni costruzione che si eseguisca, si cangi o si ripari.
Il sito che gli Italiani occuperanno e sul quale potranno edificare le loro case sarà determinato dal Console italiano, d’accordo con le autorità giapponesi competenti del luogo; e questo sarà pure quanto a’ Regolamenti del porto; e se il Console e le autorità locali non potranno mettersi d’accordo sul soggetto, la quistione sarà sottomessa all’Agente diplomatico italiano ed al Governo giapponese.
Attorno a’ luoghi di residenza degli Italiani, non saranno né costrutti né posti dalle autorità giapponesi muri, sbarre o chiusure. né ostacoli di sorta che possano imbarazzare la libera entrata ed uscita de’ detti luoghi, Gli italiani potranno circolare liberamente nello spazio compreso ne’ limiti qui sotto indicati:
Da Kanagawa sino al fiume Logo (che sbocca nella baia di Yeddo fra Kawasaki e Sinagawa) ed in ogni altra direzione sino alla distanza di dieci ri.
Da Hakodate sino alla distanza di dieci ri in ogni direzione.
Queste distanze saranno misurate a terra partendo da Gojosio, o casa comunale di ognuno de’ porti summentovati.
ll ri equivale a 3.910 metri.
A Nagasaki potranno girare liberamente per tutto il dominio imperiale circostante.

ART. 4
Gli Italiani dimoranti al Giappone avranno il diritto di professare liberamente la loro religione. A tale effetto, sul terreno concesso a’ loro stabilimenti potranno essi erigere fabbricati per l’esercizio del loro culto, o per uso del medesimo.

ART. 5
Tutte le discrepanze che potrebbero insorgere fra Italiani residenti al Giappone, circa le loro proprietà e le loro persone, saranno sottomesse alla giurisdizione delle autorità italiane costituite nel paese.
Ogni Italiano che avesse a lagnarsi di un Giapponese dovrà rivolgersi al Consolato d’ Italia ed esporvi il suo reclamo. Il Console esaminerà ciò che vi sarà di fondato, e procurerà di appianare la vertenza amichevolmente.
Del pari. ove un Giapponese avesse a lagnarsi di un italiano, il Console lo ascolterà con interesse, e procurerà aggiustare la cosa per via amichevole.
Se venissero ad insorgere difficoltà, le quali non potessero essere per tal modo appianate dal Console, questi ricorrerà all’assistenza delle autorità giapponesi competenti, perche d’accordo con esse possa prendere l’affare in serio esame e dargli equo scioglimento
Se qualche Giapponese venisse a non pagare quanto deve ad un Italiano, od a celarsi fraudevolmente per non adempiere a’ suoi impegni, le autorità giapponesi competenti faranno tutto quanto da esse dipende per trarlo in giudizio ed ottenere da lui il pagamento del suo debito e dei danni fatti subire al suddito italiano. E se qualche Italiano si celasse fraudevolmente per non pagare i suoi debiti o per non adempiere ai suoi impegni verso un Giapponese, le autorità italiane faranno del pari tutto quanto da esse dipende per condurre il delinquente in giudizio ed obbligarlo a pagare quanto deve.
Né le autorità italiane, né le giapponesi saranno responsabili del pagamento de’ debiti contratti da’ loro connazionali rispettivi.

ART. 6
Ogni Giapponese che si rendesse colpevole di un atto criminale verso un Italiano. sarà arrestato dalle autorità giapponesi competenti e punito in conformità delle leggi del Giappone.
Ogni Italiano che si rendesse colpevole di un crimine verso i Giapponesi o verso i sudditi o cittadini di ogni altra nazione. sarà tradotto davanti al Console d’Italia. o davanti altro Potere giudiziario italiano competente. e sarà punito in conformità delle leggi del Regno d’Italia.
La giustizia sarà d’ambe parti amministrata equamente ed imparzialmente.

ART. 7
Tutti i reclami per multe o confische incorse per infrazione al presente Trattato, od a’ Regolamenti commerciali che gli sono annessi, saranno sottoposti alla decisione delle autorità consolari italiane. Le multe o confische da queste imposte apparterranno al Governo giapponese

ART. 8
In tutti i porti del Giappone aperti al commercio, gli Italiani avranno il diritto d’importare da’ loro proprii paesi o da porti stranieri, o di vendere, come pure di comperare e di esportare verso i loro proprii porti o quelli di altri paesi, ogni sorta di mercanzie che non siano di contrabbando, Essi non pagheranno che i diritti stipulati nella Tariffa annessa al presente Trattato. senza sopportare altro carico.
Gli Italiani potranno liberamente comprare da’ Giapponesi e vendere ad essi ogni sorta di articoli senza intervento d’alcun impiegato giapponese, sia nella vendita e nelle compre, sia nei pagamenti da eseguirsi o da riceversi.
Ogni Giapponese, senza distinzione, potrà comperare dagli Italiani mercanzie di qualunque sorta, conservarle, adoperarle e rivenderle.

ART. 9
Il Governo giapponese non farà ostacolo alcuno a ciò che gli Italiani residenti al Giappone possano prendere de’ Giapponesi al loro servizio ed impiegarli ad ogni occupazione che non sia vietata dalle leggi.

ART. 10
I Regolamenti commerciali e la Convenzione addizionale annessi al presente Trattato saranno considerati come facienti parte integranti del medesimo, e saranno per conseguenza egualmente obbligatorii per le due Potenze contraenti.
L’Agente diplomatico d’Italia al Giappone, di concerto cogli uffiziali, che potranno essere nominati a tale effetto dal Governo giapponese. avranno facoltà di stabilire in tutti i porti aperti al commercio i Regolamenti che saranno necessarii per mettere in esecuzione quanto è stipulato.

ART. 11
Le autorità giapponesi adotteranno in ogni porto quelle misure che ad esse sembreranno più opportune per prevenire la frode e il contrabbando.

ART. 12
Qualunque bastimento italiano che arrivi dinanzi ad un porto aperto del Giappone sarà libero di prendere un pilota per entrare nel porto; e del pari quando avrà soddisfatto a tutti i carichi ed a tutti i regolamenti impostigli, e sarà pronto alla partenza, sarà libero di prendere un pilota per uscire dal porto.

ART. 13
Gli Italiani che avranno importato delle mercanzie in uno dei porti aperti del Giappone e che avranno pagato i diritti fissati, potranno ottenere da’ capi della dogana giapponese un certificato constatante i fatti pagamenti, ed avranno facoltà allora di riesportare le dette mercanzie e di sbarcarle in uno degli altri porti aperti del Giappone senza pagare diritti addizionali di sorta alcuna,

ART. 14
Tutte le mercanzie importate da Italiani in uno de’ porti aperti dal Giappone, e che avranno pagato i diritti fissati nel presente Trattato, potranno essere trasportate da’ Giapponesi in ogni parte dell’Impero. senza aver da pagare tasse o diritti di transito, o d’altra qualsiasi natura.

ART. 15
Ogni sorta di moneta estera avrà corso al Giappone e passerà pel valore del suo peso, paragonato a quello della moneta giapponese analoga.
Gli Italiani ed i Giapponesi potranno liberamente fare uso di moneta estera o giapponese ne’ pagamenti che avranno a fare reciprocamente.
La moneta di ogni specie, fatta eccezione di quella giapponese di rame, potrà essere esportata dal Giappone, del pari che l’oro e l’argento esteri non monetari.

ART. 10
Ove i capi della dogana giapponese non siano soddisfatti della valutazione data da’ negozianti a qualcuna delle loro merci. I detti uffiziali potranno stimarne il prezzo. Ed offrire di comperarle al valore cosi fissato. Se il proprietario rifiuta l’offerta che gli vien fatta. dovrà pagare agli uffiziali della dogana i diritti proporzionali alla detta stima. Se al contrario l’offerta fosse accettata, il prezzo proposto sarebbe immediatamente pagato al negoziante senza sconto o ribasso alcuno.

ART. 17
Se un bastimento italiano avesse a naufragare. o ad essere gettato sulla costa dell’Impero del Giappone, o se fosse nella necessità di cercare un rifugio in qualche porto del territorio imperiale, le autorità giapponesi competenti, avuta cognizione del fatto, daranno immediatamente a quel bastimento tutta la possibile assistenza. Le persone a bordo saranno trattate con benevolenza, e qualora fosse necessario, si darebbero i mezzi per recarsi al più vicino Consolato italiano.

ART. 18
Tutte le forniture per uso de’ bastimenti da guerra italiani potranno essere sbarcate a Kanagawa, a Hakodate, a Nagasaki e messe in magazzino a terra, sotto la custodia di impiegati italiani, senza pagamento di alcuna tassa. Ma se qualcuna di dette torniture fosse venduta a de’ Giapponesi o a degli esteri, l’acquirente pagherà alle autorità giapponesi l’ammontare dei diritti che sarebbero ad essa fornitura applicabili.

ART. 19
È espressamente stipulato che il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia ed i suoi sudditi godranno liberamente, dal giorno in cui il presente trattato sarà messo in vigore, di tutti i diritti. immunità, privilegi e vantaggi che sono stati accordati in avvenire da Sua Maestà il Taicoun del Giappone al Governo ed ai sudditi di ogni altra nazione.

ART. 20
E convenuto che le due Potenze contraenti potranno dal primo luglio mille ottocento settantadue proporre la revisione del presente Trattato, per introdurvi quelle mutazioni o quei miglioramenti che l’esperienza avrebbe dimostrato necessarii. Ma una simile proposta dovrebbe essere annunziata almeno un anno prima.

ART. 21
Tutte le comunicazioni uffiziali dell’Agente diplomatico e de’Consoli, indirizzate alle autorità giapponesi, saranno stese in francese od in italiano. Tuttavia, per facilitare la pronta risoluzione degli affari, queste comunicazioni saranno accompagnate da una traduzione in lingua olandese o giapponese, durante i primi cinque anni, dopo la data il cui presente Trattato entrerà in vigore.

ART. 22
Il presente Trattato e tatto in sette copie, di cui due sono scritte in giapponese, tre in francese e le altre due in italiano, Le tre versioni hanno lo stesso significato e lo stesso valore; ma la versione francese sarà considerata come il testo originale del Trattato; di modo che ove al testo italiano ed al testo giapponese sia data una diversa interpretazione, il testo francese darà la norma.

ART. 23
Il presente Trattato sarà ratificato da Sua Maestà il Re d’Italia e da Sua Maestà il Taicoun del Giappone; e le ratifiche, debitamente firmate e munite di sigillo, saranno scambiate a Yeddo non appena si possa.
Questo Trattato entrerà in vigore dal primo gennaio milleottocento sessantasette.
n fede di che i plenipotenziarii rispettivi l’hanno firmato, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Yeddo, il venticinque agosto dell’anno di grazia mille ottocento sessantasei, corrispondente al sedicesimo giorno, settimo mese del secondo anno Ke-o (detto del Tigre).

firm, V. Arminjon.
(L. S.)

Firm. SHIBATA HIUGA NO KAMl.
ASAINA KAI NO KAMI.
OKIGOMI TCHOUZAIEMON.

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